AI Act e giornalismo: non basta mettere un’etichetta

Condividi
AI Act e giornalismo: non basta mettere un’etichetta
Img creata da chatGPT secondo un'idea di Chiara Meriani.

Dal 2 agosto sono applicabili le nuove regole europee sulla trasparenza dei contenuti generati da e con l’intelligenza artificiale. Ma per chi fa informazione gli obblighi non cominciano — e soprattutto non finiscono — con l’AI Act.

Il 2 agosto 2026 l’AI Act non è “entrato in vigore”, come si è letto in molti titoli. Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale era già in vigore dal 1° agosto 2024. Da allora le sue disposizioni sono diventate applicabili per tappe: prima i divieti e l’alfabetizzazione sull’AI, poi le regole per i modelli di uso generale, infine — dal 2 agosto 2026 — gran parte dell’impianto normativo e i nuovi obblighi di trasparenza.

Può sembrare una precisazione da giuristi, ma non lo è. Le date raccontano che l’AI Act non è un interruttore acceso all’improvviso, ma una casa normativa costruita stanza dopo stanza. E una delle stanze che ora si apre riguarda direttamente il mondo dell’informazione: quella dei contenuti sintetici, dei deepfake e dei testi prodotti o manipolati con l’AI.

Il riferimento principale è l’articolo 50 dell’AI Act, dedicato agli obblighi di trasparenza.

Chi deve fare che cosa?

La prima distinzione necessaria è tra provider e deployer.

Il provider è, in termini molto semplificati, chi sviluppa e mette a disposizione il sistema. Deve fare in modo che determinati contenuti sintetici — testi, immagini, audio e video — contengano marcature leggibili dalle macchine e siano riconoscibili come generati o manipolati dall’AI.

Il deployer è invece chi usa professionalmente quel sistema sotto la propria autorità. In una redazione può essere la società editoriale o l’organizzazione che ha adottato lo strumento. Un giornalista che lavora sotto l’autorità dell’editore non diventa automaticamente un deployer distinto; un freelance che utilizza autonomamente l’AI nella propria attività professionale può invece esserlo.

La differenza conta, perché distribuire le responsabilità significa anche impedire che scompaiano: non tutto ricade sul giornalista che scrive il prompt, ma neppure tutto può essere scaricato sull’azienda che ha costruito il modello.

Non tutti i testi scritti con l’AI devono essere etichettati

E qui la questione diventa interessante: l’articolo 50 stabilisce che chi pubblica testi generati o manipolati con l’AI, destinati a informare su questioni di interesse pubblico, deve dichiararne la natura artificiale. Politica, salute, ambiente, giustizia, economia, scienza e cultura possono rientrare in questa categoria: in pratica, una parte consistente del lavoro giornalistico.

Ma il Regolamento prevede un’eccezione importante: l’etichetta non è richiesta quando il testo è stato sottoposto a una vera revisione umana o a un effettivo controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità finale della pubblicazione.

Che cosa significa “vera revisione”? Non basta cambiare un aggettivo o dare una sistemata alla sintassi. Nelle FAQ pubblicate dalla Commissione europea, la revisione umana è descritta come un esame deliberato della sostanza, svolto da persone dotate delle competenze e del giudizio professionale necessari. Il controllo editoriale comporta il potere reale (e quindi anche la capacità) di approvare, modificare o respingere il testo, verificandone i fatti e l’attendibilità delle fonti.

La firma, da sola, non è una bacchetta magica: ciò che conta è il lavoro compiuto dietro quella firma!

Per i giornalisti esiste un secondo metro

Se ci fermassimo all’AI Act, potremmo concludere che un articolo prodotto con il contributo dell’AI, ma verificato e riscritto da una redazione responsabile, non debba necessariamente dichiararlo. Per i giornalisti però, ed in particolare quelli italiani, il discorso non finisce qui.

Dal 1° giugno 2025 è in vigore il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti: l’articolo 19 stabilisce che l’intelligenza artificiale «non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica». Quando se ne utilizza il contributo nella produzione o nella modifica di testi, immagini e sonori, il giornalista deve renderne esplicito l’uso e specificare il tipo di contributo. Deve inoltre mantenere responsabilità e controllo e verificare fonti, dati e informazioni.

Le due regole, dunque, non coincidono:

l’AI Act prescrive l’etichettatura di determinati testi di interesse pubblico, ma prevede un’esenzione quando esistono revisione umana, controllo editoriale e responsabilità finale. Il Codice deontologico chiede invece al giornalista di rendere esplicito l’uso dell’AI e di raccontare, almeno in modo comprensibile, quale parte del lavoro le è stata affidata.

Si tratta di due piani differenti: uno giuridico europeo, rivolto a provider e deployer; l’altro professionale e deontologico, rivolto ai giornalisti.

Una piccola nota non basta a rendere buono un articolo

La trasparenza, inoltre, non può ridursi alla formula rituale “contenuto realizzato con l’AI”. Che cosa ha fatto davvero il sistema? Ha trascritto un’intervista? Tradotto alcuni passaggi? Riassunto documenti? Analizzato dati? Proposto il titolo? Costruito la prima bozza? Generato un’immagine che sembra una fotografia?

Sono usi molto diversi, con rischi diversi. Una disclosure utile dovrebbe permettere al lettore di capire il ruolo svolto dalla macchina e quello rimasto alla persona.

Per esempio:

L’AI è stata utilizzata per produrre una prima sintesi dei documenti. Il giornalista ha consultato gli originali, verificato dati e citazioni e riscritto il testo finale.

Oppure:

La trascrizione dell’intervista è stata assistita da un sistema di AI e verificata sull’audio originale dal giornalista.

L’etichetta documenta il processo: non certifica la qualità e non trasferisce la responsabilità al software.

Immagini, audio e deepfake: l’avviso deve farsi vedere

Per i deepfake la regola è più netta. Quando un’immagine, un audio o un video generato o manipolato con l’AI assomiglia a persone, luoghi, oggetti o avvenimenti esistenti e può apparire autentico, la sua natura artificiale deve essere dichiarata in modo chiaro e distinguibile.

Un metadato* invisibile non basta. La Commissione precisa che l’avviso deve essere percepibile senza strumenti tecnici e deve raggiungere la persona alla prima esposizione al contenuto.

Nel giornalismo questo significa che la didascalia, il titolo, il contesto e la collocazione dell’avvertenza diventano parte dell’accuratezza. Se una fotografia sintetica viene scambiata per la documentazione di un fatto reale, la precisazione pubblicata venti righe più sotto arriva troppo tardi: l’immagine ha già raccontato una storia.

La vera novità è la tracciabilità

Il cambiamento più profondo, allora, non consiste nell’appiccicare un bollino sui contenuti: consiste nel rendere ricostruibile il percorso che porta alla pubblicazione.

Quale strumento è stato usato? Per quale funzione? Su quali materiali? Chi ha verificato le fonti? Chi ha modificato il risultato? Chi aveva il potere di fermarlo? Chi ne risponde davanti al pubblico?

Sono domande antiche del giornalismo, riportate in primo piano da una tecnologia nuova.

Come sappiamo, l’AI può imitare molto bene la forma di un articolo: titolo, ritmo, citazioni, tono autorevole. Ma il giornalismo non coincide con la forma: è un processo fatto di fonti, verifiche, scelte, dubbi, correzioni e responsabilità.

L’AI Act prova a rendere visibile la presenza della macchina: il compito del giornalista, resta quello di rendere visibile il lavoro umano.


*Metadato: un’informazione incorporata in un file digitale che ne descrive origine o caratteristiche, anche se non è immediatamente visibile. Per esempio, una fotografia scattata con lo smartphone può contenere data, ora, modello del dispositivo e luogo dello scatto.


Articolo aggiornato al 4 agosto 2026.

Nota metodologica: chatGPT è stato utilizzato per assistere l’analisi della bozza “Pubblicare con l’AI”, manuale a cui sta lavorando l'autrice, e per creare una scaletta di punti da trattare nel presente articolo. L’autrice ha definito il taglio editoriale e revisionato il testo. I riferimenti normativi sono stati verificati sulle fonti ufficiali dell’Unione europea e dell’Ordine dei giornalisti.

Leggi di più

Imparare quando e cosa delegare: tra carbonara, compiti a casa e l’importanza del senso critico

Imparare quando e cosa delegare: tra carbonara, compiti a casa e l’importanza del senso critico

Intervista a Pierfrancesco Beneventano, ricercatore postdoc al McGovern Institute for Brain Research del MIT, Massachusetts Institute of Technology Per imparare a fare la carbonara, dice Pierfrancesco Beneventano, bisogna prima farla. E sbagliarla. Possiamo domandare subito come si prepara il piatto e seguire ogni passaggio meticolosamente: oppure possiamo tentare a memoria

Da Chiara Meriani